Servizio di Medico Competente per aziende soggette a sorveglianza sanitaria.
Riferimenti: D.Lgs. 81/08 artt. 18, 25 e 41.
OGGETTO DELL’INCARICO MEDICO COMPETENTE (art. 41 D.Lgs. 81/08):
L’incarico definisce protocollo sanitario, calendario visite e modalità di gestione giudizi/idoneità.
Reattività: presa in carico tempestiva e avvio pratiche in tempi rapidi; supporto prioritario per urgenze.
Quando la tua valutazione dei rischi prevede sorveglianza sanitaria (rumore, VDT, chimici, movimentazione, notturno, ecc.). Se ci sono questi rischi, la nomina non è facoltativa.
Deve essere iscritto all’Albo nazionale dei medici competenti e mantenere l’aggiornamento ECM. Se non è iscritto, non è “competente”, è solo medico.
Si può nominare un coordinatore e più medici competenti di sede (coordinati). Così nessuna unità resta scoperta mentre tutti fanno gli eroi.
Non solo visite. Fa protocollo sanitario, giudizi di idoneità, sopralluoghi, gestione cartelle sanitarie e contribuisce al DVR. Insomma, non firma a caso.
Secondo il protocollo sanitario definito sui rischi reali: non c’è un calendario unico. Spoiler: “una volta e basta” non esiste.