Medico competente

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  • D.Lgs. 81/08
  • Visite mediche
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Servizio di Medico Competente per aziende soggette a sorveglianza sanitaria.

Riferimenti: D.Lgs. 81/08 artt. 18, 25 e 41.

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OGGETTO DELL’INCARICO MEDICO COMPETENTE (art. 41 D.Lgs. 81/08):

  • Effettua le visite mediche previste per legge (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e alla cessazione);
  • Esprime i giudizi di idoneità alle mansioni;
  • Collabora con Datore di Lavoro e SPP per la valutazione dei rischi e l’organizzazione della sorveglianza sanitaria;
  • Custodisce le cartelle sanitarie nel rispetto delle normative vigenti.
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L’incarico definisce protocollo sanitario, calendario visite e modalità di gestione giudizi/idoneità.

Reattività: presa in carico tempestiva e avvio pratiche in tempi rapidi; supporto prioritario per urgenze.

Q&A

Quando è obbligatorio nominare il Medico competente?

Quando la tua valutazione dei rischi prevede sorveglianza sanitaria (rumore, VDT, chimici, movimentazione, notturno, ecc.). Se ci sono questi rischi, la nomina non è facoltativa.

Quali requisiti deve avere il Medico competente?

Deve essere iscritto all’Albo nazionale dei medici competenti e mantenere l’aggiornamento ECM. Se non è iscritto, non è “competente”, è solo medico.

Come funziona con aziende che hanno più sedi?

Si può nominare un coordinatore e più medici competenti di sede (coordinati). Così nessuna unità resta scoperta mentre tutti fanno gli eroi.

Cosa fa concretamente il Medico competente?

Non solo visite. Fa protocollo sanitario, giudizi di idoneità, sopralluoghi, gestione cartelle sanitarie e contribuisce al DVR. Insomma, non firma a caso.

Ogni quanto vanno fatte le visite?

Secondo il protocollo sanitario definito sui rischi reali: non c’è un calendario unico. Spoiler: “una volta e basta” non esiste.