Redazione e aggiornamento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Riferimenti: D.Lgs. 81/08 artt. 17 e 28.
Raccolta dati → misure/valutazioni → stesura → condivisione → consegna e aggiornamenti.
Reattività: presa in carico tempestiva e avvio pratiche in tempi rapidi; supporto prioritario per urgenze.
Il Documento di Valutazione dei Rischi. Obbligatorio per tutte le aziende con lavoratori. Senza DVR sei fuori legge, punto.
Ogni volta che cambiano organizzazione, impianti, processi, sede o dopo infortuni significativi. L’aggiornamento “quando mi ricordo” non è previsto.
Non solo carta.
Lo redige il datore di lavoro con RSPP e Medico competente dove previsto. Si marca temporalmente con data certa e si custodisce in azienda o sulla nostra area riservata, sempre disponibile per le autorità competenti.
Dipende da dimensione e complessità. Se vuoi un copia‑incolla veloce, non fare domande. Se lo vuoi fatto bene, analizziamo i rischi e lo chiudiamo senza teatrini.
Quando il DVR lo richiede (spoiler: quasi sempre in produzione, manutenzione e cantieri). Il D.Lgs. 81/2008 fissano valori d’azione/soglia. Se sospetti superamenti, si misura, non si indovina.
Non solo numeri a caso.
Sì: modulo formativo dedicato (anche e-learning) e addestramento DPI uditivi in presenza. Proteggere l’udito non è un optional.
Sì. Strumentazione tarata, metodi conformi alle norme tecniche e relazione firmata da tecnico competente. Agli audit, si parla chiaro.