Il rischio di caduta dall’alto: una strage annunciata.

Tavola rotonda sul rischio sottovalutato nei condomini e la tutela degli Amministratori di condominio

Convegno organizzato da Aequor sicurezza, l’Ordine degli Ingengeri di Milano, ANACI, il Gruppo Sole 24 ore e ’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Sempre più spesso nelle cronache quotidiane si sente parlare di infortuni sul lavoro, di casi di caduta dai tetti, di tragiche morti bianche e di attribuzioni controverse di responsabilità a carico di chi deve vigilare ma non lo ha fatto. Stando alle statistiche INAIL, il 43% degli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro sono mortali e, sul totale, circa il 32% è dovuto a cadute dall’alto, dai tetti.

Una vera e propria strage che è necessario affrontare, subito e tempestivamente. Non è più possibile sottovalutare l’importanza delle protezioni anticaduta e dei vari dispositivi di protezione personale, costringendo i lavoratori ad operare non solo al di sotto della soglia della legalità, ma soprattutto a non ottemperare alle minime indicazioni sulla sicurezza. Non è più possibile ignorare l’inerzia dovuta al mantenimento nel tempo di questo status quo, di questa “storicità logica” secondo cui il dovere primario di tutelare l’economia viene anteposto ad ogni altra considerazione, meno che meno quelle sulla sicurezza.

A testimoniare l’urgenza della situazione, le numerose personalità di spicco del settore intervenute al convegno, come il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Stefano Calzolari; la Dott.ssa Maria Luisa De Cia in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; Vivietta Bellagamba, segretario generale della FIRAS (Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza); il Presidente del Consiglio Provinciale di Milano di ANACI, Leonardo Caruso; il Direttore Tecnico di Æquor, l’ing. Sergio Vianello; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il dott. Alessandro Geddo, specialista in anestesia, rianimazione e algologia; nonché Raffaele Guariniello, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino, da sempre impegnato sul fronte della sicurezza sul lavoro, e protagonista di importanti inchieste di rilevanza internazionale, tra gli altri i casi Tyssen Krupp e Eternit.

Allo stato attuale delle cose, circa il 90% degli artigiani, imprese, che vanno a lavorare sulle coperture dei condomini per effettuare manutenzione o installazioni, lo fanno senza rispettare la normativa vigente, ossia quella contenuta nel Decreto Legislativo 81/2008. Il dato più volte sottolineato sia da parte dei tecnici del settore, gli ingegneri, i responsabili e gli addetti alla sicurezza, sia dai rappresentanti dall’ordine dei commercialisti e dalla stessa ANACI è quello alla mancata diffusione di una adeguata cultura della sicurezza, di una trascurata pianificazione da parte dei diretti interessati che pregiudica alle fondamenta il corretto approccio e la naturale propensione che si dovrebbe invece avere alla tutela. Non è un mistero il fatto che la tendenza generale sia quella di minimizzare “sui rischi” invece che minimizzare “i rischi”; è ormai insorta l’abitudine a convivere con le aree di rischio, guardando alla prevenzione e alla sicurezza più come un costo, come un obbligo burocratico inutile, piuttosto che come una opportunità.

Come rileva il Dott. Caruso di ANACI l’ago della bilancia spesso è in precario equilibrio tra le esigenze di economicità degli Amministratori di condominio e aziende che pur di lavorare, vuoi per negligenza, vuoi per effettiva necessità, trascurano gli adempimenti di legge necessari per poter operare, primo tra tutti quello fondamentale della verifica dell’idoneità tecnico professionale dei propri lavoratori.

L’ing. Sergio Vianello, dalla sua esperienza sul campo come ingegnere ma anche e soprattutto come responsabile della sicurezza e membro della commissione sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, ha infatti ribadito che se la situazione della sicurezza è talvolta precaria nei cantieri, nell’ambito dei condomini e nelle abitazioni private si sfiora la tragicità. Della sicurezza nei condomini il più delle volte ci si occupa troppo tardi, anche perché diversamente da quanto accade nei cantieri edili, laddove la legge prevede l’obbligo di una notifica preliminare agli enti di vigilanza, nei condomini, in condizioni di ordinaria amministrazione il controllo non c’è.  Non si tratta di vuoti di legge, perché le leggi ci sono e sono particolarmente chiare in merito a ciò che un Amministratore/committente di condominio deve fare per consentire alle aziende cui si affida nell’espletamento dei lavori di operare in condizioni di sicurezza, e sui requisiti specifici che i dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori e ai condomini, devono avere.

Per questa ragione l’ing. Vianello ha sottolineato l’importanza della corretta progettazione, installazione e certificazione delle linee vita e dei sistemi anticaduta per la sicurezza del lavoro su tetti e coperture. Non solo quindi accorgimenti minimi quali i lucchetti alle porte d’accesso ai tetti o il registro degli accessi, ma anche ancoraggi fissi e mobili specificamente progettati ed installati, cui assicurare i dispositivi personali di sicurezza per la salvaguardia della vita degli addetti ai lavori e per la tutela degli Amministratori di condominio da severe sanzioni penali, poiché equiparati ai datori di lavoro committenti, ai sensi della vigente normativa (art.26 D.Lgs. 81/2008)

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È risaputo che il cosiddetto “rischio zero” sia un’utopia ma per tutti i lavori pericolosi, come e soprattutto i lavori in quota, la prevenzione è assolutamente imprescindibile, non solo dal punto di vista etico e normativo, ma anche sanitario.

Il Dottor Geddo, specialista in anestesia, rianimazione e algologia ha illustrato infatti ai partecipanti del convegno, l’importanza fondamentale di una corretta formazione ed informazione sulla prevenzione del rischio e quali sono le conseguenze mediche, di una eventuale caduta dall’alto anche in presenza dei dispositivi di protezione individuale, quali per esempio le imbracature. L’ “effetto pendolo” e la cosiddetta “Sindrome da Sospensione”, ha spiegato lo specialista Geddo, sono i due principali rischi cui va incontro un operatore in attività su tetti e coperture. Il primo si riferisce all’eventualità in cui l’operatore precipitato nel vuoto, non essendo il sistema ancoraggio-cordino-imbracatura perfettamente allineato e perpendicolare al punto di caduta, rischi di “pendolare”. La seconda, ben più grave si manifesta nei casi di sospensione inerte e prolungata all’interno dell’imbracatura quando l’addetto, precipitato incosciente e immobile, rimane trattenuto e sospeso dal sistema anticaduta. È una condizione clinica a evoluzione mortale in breve tempo, un’urgenza medica, indifferibile che richiede un immediato salvataggio. Una cultura della sicurezza e una pianificazione della prevenzione sono quindi capisaldi imprescindibili al fine di evitare l’instaurarsi di tali gravissimi processi patologici che portano al decesso.

A ribadire la necessità di diffondere questa consapevolezza e cultura della sicurezza sul lavoro tra i committenti e gli stessi lavoratori, infine, è stato il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello.

Guariniello ha sostenuto e sostiene fermamente che la messa in sicurezza di lavoratori in quota e dei luoghi di lavoro potenzialmente rischiosi sia non solo un problema etico, ma anche di responsabilità penale, e che nella fattispecie ci sia la necessità stringente di saper collocare la situazione di un condominio nell’ambito della normativa, poiché sempre più spesso casi tragici di morti per cadute dall’alto, dagli onori delle cronache passano direttamente all’attenzione della magistratura e della Cassazione. Adducendo una serie di recenti sentenze appunto della Cassazione, il Procuratore ha riscontrato come con l’applicazione delle norme dettate dall’ art.26 e dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 anche per soggetti equiparati ai datori di lavoro committenti, la nostra giurisprudenza affronti con sempre maggiore attenzione il tema della sicurezza dei lavoratori nei condomini. Il Procuratore ha affermato che

“il Titolo IV non prende in considerazione solo i grandi cantieri, ma anche i cosiddetti piccoli cantieri e cioè quei cantieri i cu

i lavori siano affidati a una unica impresa o un unico lavoratore autonomo e contempla soprattutto l’art. 90 comma 9 lettera a, cioè la verifica dell’idoneità tecnico professionale”

soffermandosi in particolare sul lavoratore autonomo e sull’interpretazione data dall’ing. Piegari nel relativo interpello

“è vero che l’art. 21 comma 2 dice che il lavoratore ha la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e della formazione….però il Committente che fa entrare in cantiere una persona senza questi attestati viola l’articolo 90 comma 9 lettera a del D.Lgs. 81/08…nel suo stesso interesse”

L’auspicio condiviso da tutti i partecipanti al convegno è stato dunque quello di riuscire a diffondere una rinnovata sensibilità sul tema della prevenzione, formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per i committenti e per la tutela degli Amministratori di condominio ma anche e soprattutto per gli stessi lavoratori.